Art. 8 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10 e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonche' la conoscenza delle lingue inglese o francese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.