Allegato 1 
 
       PROSPETTO DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 
 
                            AREA III - F3 
 
                             (GIURIDICO) 
 
    1. I  titoli  valutabili  sono  quelli  posseduti  alla  data  di
scadenza del bando  e  sono  riferibili  alle  categorie  di  seguito
indicate: 
      A. titoli di studio universitari e post-universitari; 
      B. abilitazioni; 
      C. titoli di carriera e di servizio. 
    2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo  50
punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli
e' sommato al punteggio complessivo ottenuto dal candidato  all'esito
delle prove scritte e orali. 
    A. Titoli di studio  universitari  e  post-universitari:  max  30
punti. 
    A.1. I seguenti titoli di studio universitari e post-universitari
per i quali possono  essere  attribuiti  complessivamente  non  oltre
punti 30 sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle  prove
d'esame di cui all'art. 11 del bando, con  i  seguenti  punteggi  per
ciascun titolo: 
    A.1.1. laurea ex art.  2,  comma  1,  lettera  c)  del  bando  di
concorso: 
      laurea magistrale (LM),  appartenente  ad  una  delle  seguenti
classi: LMG /01  Giurisprudenza;  LM -  63  scienze  delle  pubbliche
amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali;  LM -  62  Scienze
della politica;  LM -  56  Scienze  dell'economia;  LM -  77  Scienze
economico-aziendali  ovvero  laurea  specialistica  (LS)  ex  decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con
ordinamento   previgente   al    decreto    ministeriale n. 509/1999,
equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9  luglio  2009
recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», fino a punti 10, attribuendo: 
        110 e lode: 10 punti; 
        da 105 a 110: 9 punti; 
        da 100 a 104: 6 punti; 
        da 95 a 99: 3 punti; 
        fino a 94: 0 punti. 
    A.1.2. ulteriore laurea  magistrale  (LM),  laurea  specialistica
(LS) o diploma di laurea (DL), purche'  i  titoli  siano  diversi  da
quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del bando di  concorso:
punti 4, indipendentemente dal numero di lauree; 
    A.1.3.  laurea  triennale  (L),  esclusivamente  se   diversa   e
ulteriore rispetto alla laurea di primo  livello  che  ha  costituito
requisito di accesso per il conseguimento  della  laurea  di  secondo
livello, magistrale o specialistica, di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c) del bando di concorso, o di cui al precedente punto  A.1.2
della presente tabella: punti  1,  indipendentemente  dal  numero  di
lauree; 
    A.1.4. master universitari di secondo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli  di  studio  universitari  di  cui
all'art. 2, comma1, lettera c), del bando di concorso,  in  relazione
ai crediti formativi riconosciuti:  punti  2,  indipendentemente  dal
numero di master; 
    A.1.5. diploma di specializzazione (DS) per il  cui  accesso  sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'art.
2,  comma1,  lettera  c),   del   bando   di   concorso:   punti   5,
indipendentemente dal numero di DS; 
    A.1.6. dottorato di ricerca (DR) per il  cui  accesso  sia  stato
richiesto uno dei titoli di studio universitari di  cui  all'art.  2,
comma1, lettera c), del bando di concorso: punti 8, indipendentemente
dal numero di DR. 
    A.2 I titoli di studio rilasciati da un paese dell'Unione europea
sono valutati ove gli stessi siano stati equiparati con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto  equivalente,
il/la candidato/a dovra'  dimostrare  l'equivalenza  stessa  mediante
l'indicazione degli  estremi  del  provvedimento  che  la  riconosce.
Qualora l'equivalenza del  titolo  straniero  non  sia  stata  ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle  prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo  caso  il/la  candidato/a  dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
    A.3  I  titoli  di   studio   post-universitari   sono   valutati
esclusivamente  se  conseguiti  presso  Universita'   o   scuole   di
specializzazioni  individuate  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80. 
    B. Abilitazioni: max 10 punti. 
    B.1. Le abilitazioni, per le quali  e'  attribuito  un  punteggio
massimo complessivo di punti 10, con il seguente punteggio; 
    B.1.1.  abilitazione  all'esercizio  della  professione   forense
conseguita previo superamento di esame di Stato: punti 4; 
    B.1.2  abilitazione  all'esercizio  della  professione   notarile
conseguita previo superamento del concorso per esame per la nomina  a
notaio: punti 2; 
    B.1.3 Abilitazione scientifica-nazionale (A.S.N.)  alle  funzioni
di professore universitario di prima e seconda fascia  -  Area  12  -
Scienze  giuridiche   -   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 ottobre 2015 n. 855: punti 4. 
    B.2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a
seguito di effettivo superamento  di  un  esame  di  abilitazione  di
Stato. 
    C.Titoli di carriera e di servizio: max 10 punti. 
    C.1.  I  titoli  di  carriera  e  di  servizio  sono   valutabili
esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o
di   rilevanza   costituzionale,   autorita'   indipendenti    ovvero
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    C.2. I titoli di carriera e di servizio per i quali  puo'  essere
attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10, sono: 
    C.2.1 rapporti di lavoro subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, svolti presso le amministrazioni indicate al punto  C.1,
con effettivo e  formale  inquadramento  in  una  qualifica,  area  o
categoria per il cui accesso  dall'esterno  era  o  e'  richiesto  il
possesso della laurea: 0,5 punti  per  anno,  fino  ad  un  punteggio
massimo complessivo di punti 5. Nel caso  di  rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale, i periodi sono valutati in  relazione  alla  relativa
percentuale; 
    C.2.2   incarichi   di   livello   dirigenziale   conferiti   con
provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci  anni,  presso  le
amministrazioni   indicate   al   punto    C.1,    su    designazione
dell'amministrazione   pubblica    di    appartenenza:    3    punti,
indipendentemente dal numero degli incarichi; 
    C.2.3 incarichi  di  coordinamento  e/o  preposizione  funzionale
conferiti con provvedimenti  formali  nel  corso  degli  ultimi dieci
anni,  presso  le  amministrazioni  indicate   al   punto   C.1,   su
designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza: 2  punti,
indipendentemente dal numero degli incarichi; 
    C.3. Per la valutazione dei rapporti  di  lavoro  subordinato  si
applicano anche i seguenti principi. 
    C.3.1 si considerano le frazioni di almeno sei mesi e  un  giorno
di servizio; 
    C.3.2 in caso di servizi o rapporti di lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato.