Art. 14 
 
                          Posti non coperti 
 
    1. L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze  di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa  stabiliti,  la  facolta'
insindacabile  di  ripianare,  in  tutto  o   in   parte,   i   posti
eventualmente non coperti al termine  delle  operazioni  concorsuali,
esauriti i concorrenti compresi nella relativa  graduatoria,  con  le
seguenti procedure, in ordine di priorita': 
      a) incrementando i posti previsti  per  le  altre  categorie  e
settori d'impiego, in presenza di candidati idonei; 
      b) devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per  il
CEMM o  per  le  CP  nel  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di VFP 4, indetto  con  il  piu'  volte  citato  decreto
interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022.