Art. 16 
 
      Corso di formazione professionale specialistica iniziale 
 
    1. Il corso di formazione professionale specialistica iniziale e'
articolato in moduli di insegnamento teorici e  pratici,  comprensivi
dei tirocini complementari e  fasi  addestrative,  degli  scrutini  e
degli esami e prove intermedie e finali. 
    Il  corso  e'  finalizzato  alla  formazione  etica,  militare  e
marinaresca  dei  VFP  4,  alla  istruzione  tecnico-professionale  e
all'addestramento       iniziale,       in       relazione       alla
categoria/qualificazione/abilitazione   di   assegnazione.    Qualora
necessario il corso  potra'  essere  erogato  su  piu'  sessioni,  in
ragione delle esigenze di Forza armata. 
    Durante la frequenza del corso i VFP 4 dovranno superare le prove
intermedie previste nel piano degli studi. Al termine del corso i VFP
4 dovranno sostenere gli esami e le prove finali volti  ad  accertare
il possesso delle qualita' iniziali per compiere interventi di natura
tecnico-operativa, della capacita' di assolvere gli incarichi,  della
piena consapevolezza dei  doveri  e  delle  responsabilita'  connessi
all'esercizio delle funzioni attribuite ai VFP 4 e  delle  necessarie
conoscenze per assolvere compiti di formazione  e  di  indirizzo  del
personale subordinato. 
    Al completamento della preparazione professionale  specialistica,
qualora idonei in tutte  le  fasi  previste,  i  VFP  4  delle  Forze
speciali  e  Componenti  specialistiche  acquisiranno  la  pertinente
categoria   e    qualificazione,    assegnate    con    il    decreto
interdirigenziale di cui al precedente art. 13, comma  4  nonche'  il
brevetto previsti dall'ordinamento di Forza armata. 
    2. Il Comando di appartenenza  potra'  avviare,  ai  sensi  delle
norme in vigore,  all'accertamento  per  la  verifica  dell'idoneita'
attitudinale per l'impiego quali VFP 4 dei volontari che, durante  la
ferma prefissata quadriennale, rinuncino al brevetto o alla categoria
e  alla  eventuale  specialita'/qualificazione  assegnata/conseguita,
ovvero non completino o non  superino  il  corso  stesso  nemmeno  in
seconda sessione (pertanto, non possono conseguire la categoria e  la
eventuale specialita'/qualificazione inizialmente assegnata e per  la
quale hanno  partecipato  al  presente  concorso  straordinario).  La
revoca e la decadenza degli eventuali brevetti militari conferiti  e'
fissata dalla normativa in vigore.