Art. 17 Esclusioni 1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che: a) partecipano per piu' Corpi, categorie e settori d'impiego previsti dal presente bando e/o hanno partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2022, di VFP 4, indetto con il decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022; b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando; c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1; d) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella indicata nel precedente art. 4; e) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti; f) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all'atto della presentazione presso gli enti designati dalla Forza armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando; g) qualora vincitori, non hanno completato, all'atto della presentazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno. 2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando sara' disposta, con provvedimento motivato della DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.