Art. 6 Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio 1. Il sistema provvedera' ad informare gli enti/reparti/Unita' navali di appartenenza - cosi' come prescritto all'art. 4, comma 5 - tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 2. Gli enti/reparti/Unita' navali, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno attenersi a quanto stabilito nell'allegato A al presente bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla DGPM e compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del Ministero della difesa, l'estratto della documentazione di servizio, secondo le istruzioni indicate nell'allegato B «MODALITA' DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL'ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO». 3. Nell'eventualita' di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura, il Comando di Corpo e', comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione. 4. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B1 al presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono specificati nell'allegato A al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultimo documento caratteristico devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a: a) titolo di studio; b) missioni in territorio nazionale ed estero; c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; d) attestati, brevetti e abilitazioni; e) idoneita' ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica, il Comandante dell'ente o reparto di appartenenza dovra' comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato - da allegare al sopracitato modello in allegato B1 - dal quale la commissione valutatrice desumera' gli elementi necessari per attribuire il relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande - dovra' essere sottoscritto dall'interessato. 3. Il dirigente del Servizio sanitario ovvero l'ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato - per i militari in servizio - nell'allegato A al presente bando. Il Comando di Corpo e', inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso il Centro di selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al Comando stesso. 4 Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto/Unita' navale di appartenenza, copia dell'estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo. Gli enti/reparti/Unita' navali, ricevuta l'eventuale sopracitata documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente comma 2. 4. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potra', sotto forma di autocertificazione, utilizzando il modello in allegato C al presente bando, comunicarli al Comando di Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sara' sottoposto, da parte dell'ente o Reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale controllo emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 8, nonche' inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione del Comando di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 8.