IL DIRETTORE GENERALE 
                       per il personale civile 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in  particolare  l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di  dirigente  della  seconda
fascia; 
    Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3,  comma  3,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in  legge  6  agosto
2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale «a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto ministeriale del Ministro della difesa  in  data
16 gennaio 2013 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei
conti in  data  1°  marzo  2013,  registro  1,  foglio  390,  recante
«Struttura del Segretariato  generale,  delle  Direzioni  generali  e
degli Uffici centrali del Ministero della difesa, adottato  ai  sensi
dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  24  settembre  2020,
registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020, foglio n.  3106,
di approvazione della Tabella concernente l'individuazione dei  posti
di funzione dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni
organizzative  e  relative   fasce   retributive,   che   sostituisce
integralmente l'analoga Tabella annessa al  decreto  ministeriale  16
dicembre 2015, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro  2016/2018  del
personale dirigente dell'Area funzioni centrali,  sottoscritto  il  9
marzo 2020; 
    Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale  prevede  che,  «1.  Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: (omissis)  b)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  integrazioni   e
modificazioni e, in particolare, l'art.  2259-quinquies,  secondo  il
quale «Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine  stabilito
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.  244,
nei concorsi banditi per l'accesso alla  qualifica  di  dirigente  di
seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle  relative
facolta' assunzionali, il 50 per  cento  dei  posti  e'  riservato  a
favore del personale civile appartenente all'area terza dello  stesso
Ministero in possesso dei prescritti requisiti»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni in legge  29  giugno
2022, n. 79; 
    Visto  il  piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale   del
Ministero della difesa per gli  anni  2018-2019-2020  del  10  agosto
2018; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno  2019,  recante  autorizzazione  ad   avviare   procedure   di
reclutamento e ad assumere unita' di personale,  ai  sensi  dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la lettera prot. n. 69160 in data 24 settembre 2019 con cui
il Ministero della difesa ha avanzato la richiesta  di  rimodulazione
volta ad aggiungere alle assunzioni  gia'  autorizzate  dal  suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quindici unita'  di
dirigente di seconda fascia; 
    Vista la lettera prot. n. 69575 in data 6 novembre  2019  con  la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la  suddetta
richiesta di rimodulazione; 
    Vista la lettera prot. n. 89213 in data 9 dicembre 2019  con  cui
il Ministero della difesa ha chiesto di ottenere l'autorizzazione, in
deroga  al  concorso  unico,  attesa  la  particolare   e   specifica
professionalita'  richiesta,  a  bandire  direttamente  un   concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda  fascia
di detto Dicastero, ovvero ad indire la citata procedura  concorsuale
avvalendosi del Formez PA; 
    Vista la lettera prot. n. 4224 in data 27  gennaio  2020  con  la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la  suddetta
richiesta di questo Ministero di poter svolgere, ai  sensi  dell'art.
4,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  un
concorso pubblico  per  il  reclutamento  di  quindici  dirigenti  di
seconda  fascia  in  deroga  al  concorso  unico  di  cui  al   comma
3-quinquies della medesima disposizione; 
    Ritenuto  di  dover  bandire  una  procedura  concorsuale   volta
all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita'  dirigenziali
di livello  non  generale,  necessarie  per  assicurare  il  ricambio
generazionale della dirigenza di seconda fascia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    E' indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive quindici unita', a  tempo  indeterminato,
di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa, da destinare ai  propri  uffici
sul territorio nazionale, come di seguito specificato: 
      profilo A: tredici unita' di dirigente amministrativo -  codice
concorso MD/DA; 
      profilo B: due unita' di dirigente tecnico  -  codice  concorso
MD/DT. 
    Ai sensi dell'art. 2259-quinquies del decreto legislativo  n.  66
del 2010, il 50 per cento dei posti  messi  a  concorso  per  ciascun
profilo (pari rispettivamente a sei e una  unita')  e'  riservato  al
personale civile appartenente  all'area  terza  del  Ministero  della
difesa che  abbia  superato  tutte  le  prove  d'esame  previste  dal
presente bando e sia in possesso dei requisiti di cui  al  successivo
art. 2, cosi' come previsto dall'art. 3, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Al riguardo  i
candidati  inseriranno  apposita  dichiarazione  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    La riserva di legge  e  i  titoli  di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 11. 
    I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.