Art. 10 Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, la commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di novantuno punti sulla base dei seguenti criteri: 1) titoli di studio universitari: i titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a 2 punti; c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti; g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2) abilitazioni professionali: le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: 8 punti; b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie d'esame. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso. 3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono: per il profilo A: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo. per il profilo B: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo. I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a) del presente articolo e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso.