Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La valutazione  dei  titoli  avviene  previa  individuazione  dei
criteri stabiliti dalla commissione  esaminatrice  ed  e'  effettuata
dopo le prove scritte e prima che  si  proceda  alla  correzione  dei
relativi elaborati. 
    Ai  titoli,  articolati  in  titoli   di   studio   universitari,
abilitazioni professionali, titoli di  carriera  e  di  servizio,  la
commissione esaminatrice, ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 aprile  2018,  n.  78,  attribuisce  un
valore massimo complessivo di novantuno punti sulla base dei seguenti
criteri: 
      1) titoli di studio universitari: 
        i titoli di studio  universitari  sono  valutati  fino  a  un
massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
          a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
          b) diploma di laurea (DL) o laurea di  primo  livello  (L):
fino a 2 punti; 
          c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; 
          d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; 
          e) master universitari di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti  per  ciascuno,  fino  a  3
punti; 
          f) master universitari  di  secondo  livello,  per  il  cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o
titoli equipollenti,  richiesti  per  l'ammissione  al  concorso,  in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per  ciascuno,
fino a 5 punti; 
          g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di  specializzazione  venga  utilizzato  quale  requisito  di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile, ai sensi dell'art. 7, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; 
          h) dottorato di ricerca (DR):  fino  a  12  punti;  ove  il
dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito  di  ammissione
al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. 
    I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti  presso  le  istituzioni   universitarie   pubbliche,   le
universita'  non  statali   legalmente   riconosciute,   nonche'   le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o  accreditate
dal Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  costituite
anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art.  38  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
      2) abilitazioni professionali: 
        le abilitazioni  professionali,  per  le  quali  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, in ragione  di  non  piu'  di  un
titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio
per ciascun titolo: 
          a) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato  richiesto  uno
dei titoli di  studio  universitari  richiesti  per  l'ammissione  al
concorso: 8 punti; 
          b) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato  richiesto  uno
dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto  1)  del
presente articolo, diverso da quelli necessari  per  l'ammissione  al
concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto
per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza
alle materie d'esame. 
    Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a)  e  b)  sono
valutate  esclusivamente  se  conseguite  a  seguito   di   effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato. 
    Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio
per titoli solo se non richieste come requisiti per  l'ammissione  al
concorso. 
      3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo'  essere
attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono: 
        per il profilo A: 
          a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente  punto  1)  del  presente  articolo,  per   i   quali   e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno,  fino  a  30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti  per  anno;  i  servizi
prestati in qualifica o incarico  equiparati  a  quelli  dirigenziali
sono valutati come tali solo  se  tale  equiparazione  e'  stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; 
          b) incarichi che presuppongono una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo. 
        per il profilo B: 
          a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente  punto  1)  del  presente  articolo,  per   i   quali   e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno,  fino  a  30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti  per  anno;  i  servizi
prestati in qualifica o incarico  equiparati  a  quelli  dirigenziali
sono valutati come tali solo  se  tale  equiparazione  e'  stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; 
          b) incarichi che presuppongono una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo. 
    I titoli di cui al presente punto sono valutabili  esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o  di  rilevanza
costituzionale,   autorita'   indipendenti   ovvero   amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
del 2001. 
    I servizi  prestati  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze di organi costituzionali o  di  rilevanza  costituzionale,
autorita'  indipendenti  ovvero  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del  2001  sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita'  di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione  in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo  parziale
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di  lavoro
prestato. 
    Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio,  di  cui
al presente punto, si applicano i seguenti principi: 
      a) le frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato. 
    Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a)
del presente articolo e'  valutabile  esclusivamente  il  periodo  di
servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito
di ammissione al concorso.