Art. 10
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei
criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed e' effettuata
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari,
abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, la
commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un
valore massimo complessivo di novantuno punti sulla base dei seguenti
criteri:
1) titoli di studio universitari:
i titoli di studio universitari sono valutati fino a un
massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L):
fino a 2 punti;
c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;
d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;
e) master universitari di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3
punti;
f) master universitari di secondo livello, per il cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o
titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno,
fino a 5 punti;
g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti;
h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il
dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione
al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le
universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate
dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite
anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
2) abilitazioni professionali:
le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, in ragione di non piu' di un
titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio
per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno
dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al
concorso: 8 punti;
b) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno
dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del
presente articolo, diverso da quelli necessari per l'ammissione al
concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto
per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza
alle materie d'esame.
Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono
valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato.
Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio
per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al
concorso.
3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere
attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono:
per il profilo A:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi
prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali
sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo.
per il profilo B:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi
prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali
sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo.
I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale,
autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro
prestato.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui
al presente punto, si applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'
valutato quello piu' favorevole al candidato.
Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a)
del presente articolo e' valutabile esclusivamente il periodo di
servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito
di ammissione al concorso.