Art. 11 
 
Titoli di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione  e
              pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    Le commissioni esaminatrici, per ciascuno  dei  profili  messi  a
concorso, formano la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla
base dei singoli punteggi conseguiti nella  valutazione  delle  prove
d'esame. E' escluso dalla graduatoria  il  candidato  che  non  abbia
conseguito l'idoneita' in ciascuna delle prove d'esame. 
    Nella formazione di  ciascuna  graduatoria  la  commissione  deve
tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  487/1994   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni in materia di  preferenze,  nonche'  delle  riserve  dei
posti previste per il personale dipendente del Ministero della difesa
con rapporto di lavoro subordinato. 
    A parita' di  merito,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e. gli orfani di guerra; 
      f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g. gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h. i feriti in combattimento; 
      i. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l. i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p.  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q. coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s. gli invalidi e i mutilati civili; 
      t. i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    Costituiscono,  altresi',  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la  preferenza
e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I concorrenti che hanno superato la prova orale e  che  intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti  dalla  legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di  scadenza  del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale  del  personale
civile,  all'indirizzo  PEC  persociv@postacert.difesa.it  entro   il
termine  perentorio  di  quindici  giorni   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi
documenti in  carta  semplice  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive
secondo quanto previsto dagli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno  indicare  il
possesso  del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  bando  della
procedura concorsuale. 
    La mancata presentazione nel termine  come  sopra  stabilito  dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta  l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli  stessi.  Fara'  fede  la  data  di
arrivo all'indirizzo  PEC  della  Direzione  generale  del  personale
civile. 
    La   graduatoria   di   merito,   formulata   dalla   commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva  conseguita  da  ciascun  candidato,  e'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dal presente art. 11. 
    Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  all'impiego,  i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel  limite  dei  posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    La graduatoria di cui sopra e' approvata con  determinazione  del
direttore generale della Direzione generale per il  personale  civile
del Ministero della difesa e pubblicata sul sito del Ministero  della
difesa e del  Formez  PA.  Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»  -  decorrono  i  termini  per   le   eventuali
impugnative.