Art. 11 Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, formano la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d'esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in ciascuna delle prove d'esame. Nella formazione di ciascuna graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di preferenze, nonche' delle riserve dei posti previste per il personale dipendente del Ministero della difesa con rapporto di lavoro subordinato. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a. gli insigniti di medaglia al valor militare; b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e. gli orfani di guerra; f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h. i feriti in combattimento; i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s. gli invalidi e i mutilati civili; t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale del personale civile, all'indirizzo PEC persociv@postacert.difesa.it entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura concorsuale. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Fara' fede la data di arrivo all'indirizzo PEC della Direzione generale del personale civile. La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, e' successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente art. 11. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria di cui sopra e' approvata con determinazione del direttore generale della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa e pubblicata sul sito del Ministero della difesa e del Formez PA. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per le eventuali impugnative.