Art. 11
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a
concorso, formano la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla
base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove
d'esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito l'idoneita' in ciascuna delle prove d'esame.
Nella formazione di ciascuna graduatoria la commissione deve
tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di preferenze, nonche' delle riserve dei
posti previste per il personale dipendente del Ministero della difesa
con rapporto di lavoro subordinato.
A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza
e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale del personale
civile, all'indirizzo PEC persociv@postacert.difesa.it entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi
documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive
secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il
possesso del requisito alla data di scadenza del bando della
procedura concorsuale.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli stessi. Fara' fede la data di
arrivo all'indirizzo PEC della Direzione generale del personale
civile.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, e' successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o
preferenza previsti dal presente art. 11.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti
messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso.
La graduatoria di cui sopra e' approvata con determinazione del
direttore generale della Direzione generale per il personale civile
del Ministero della difesa e pubblicata sul sito del Ministero della
difesa e del Formez PA. Di tale pubblicazione e' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorrono i termini per le eventuali
impugnative.