Art. 15
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere
all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di
personale.
Roma, 8 agosto 2022
p. Il direttore generale in s.v.
il vice direttore generale civile
Marchesi