Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando,  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nel decreto del Presidente della Repubblica  24  settembre  2004,  n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    Resta ferma la  facolta'  dell'amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima   procedura   concorsuale,   nonche'   di   non    procedere
all'assunzione o di  revocare  la  medesima,  in  caso  di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
    L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di  concorso,  sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative  o  tecniche  non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione;  sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte,  o  imponessero  di  differire  o  ritardare   assunzioni   di
personale. 
      Roma, 8 agosto 2022 
 
                                    p. Il direttore generale in s.v.  
                                    il vice direttore generale civile 
                                                Marchesi