Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1  e'
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        essere dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni  di  servizio
o, se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali  che  siano
stati reclutati a seguito di corso- concorso, il periodo di  servizio
e' ridotto a quattro anni; 
        essere in possesso della qualifica di  dirigente  in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali; 
        aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o   equiparati   in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
        essere  cittadini  italiani   che   hanno   svolto   servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      d)  idoneita'  fisica  all'impiego.  L'amministrazione  ha   la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo  i  vincitori  di
concorso, in base alla normativa vigente; 
      e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        per il profilo A: 
          laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza LMG 01; Archivista
e  biblioteconomia  LM-5;   Filologia   moderna   LM-14;   Filologia,
letterature e storia dell'antichita' LM-15;  Informazione  e  sistemi
editoriali LM-19; Linguistica LM-39; Metodologie informatiche per  le
discipline umanistiche LM-43; Relazioni internazionali LM-52; Scienze
dell'economia LM-56; Scienze della comunicazione pubblica,  d'impresa
e pubblicita' LM-59; Scienze  della  politica  LM-62;  Scienze  delle
pubbliche amministrazioni LM-63; Scienze  economico-aziendali  LM-77;
Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81; Scienze  statistiche
LM-82; Studi  europei  LM-90;  Tecniche  e  metodi  per  la  societa'
dell'informazione LM-91; Teorie della comunicazione LM-92;  o  titoli
equiparati ai sensi della normativa vigente; 
          diploma  di  laurea   (DL)   in   Giurisprudenza,   Scienze
politiche,  Economia  e  commercio,  Scienze   della   comunicazione,
Lettere, Statistica, o titoli equiparati  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
        per il profilo B: 
          laurea  magistrale  (LM)  in  Ingegneria   aerospaziale   e
astronautica LM-20; Ingegneria biomedica  LM-21;  Ingegneria  chimica
LM-22; Ingegneria civile LM-23; Ingegneria dei sistemi edilizi LM-24;
Ingegneria dell'automazione LM-25; Ingegneria della sicurezza  LM-26;
Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27; Ingegneria elettrica LM-28;
Ingegneria elettronica LM-29; Ingegneria energetica e nucleare LM-30;
Ingegneria gestionale LM-31; Ingegneria informatica LM-32; Ingegneria
meccanica LM-33; Ingegneria navale LM-34; Ingegneria per l'ambiente e
il  territorio  LM-35;  o  titoli  equiparati  secondo  la  normativa
vigente, nonche' il possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
          diploma  di  laurea  (DL)   in   Ingegneria   aerospaziale;
Ingegneria  biomedica;   Ingegneria   chimica;   Ingegneria   civile;
Ingegneria  edile;  Ingegneria  della  sicurezza;  Ingegneria   delle
telecomunicazioni;  Ingegneria  elettrica;  Ingegneria   elettronica;
Ingegneria nucleare; Ingegneria gestionale;  Ingegneria  informatica;
Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Ingegneria per l'ambiente  e
il territorio; o titoli  equiparati  secondo  la  normativa  vigente,
nonche'   il   possesso   dell'abilitazione    all'esercizio    della
professione. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
    La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino  alla  data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei  profili  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un  profilo,  e'  presa  in  considerazione  l'ultima  candidatura
presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data  e  ora  di
presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. 
    Non sono ammessi  al  concorso  coloro  che  sono  stati  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  sono   stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o  decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  o   licenziati   per   motivi
disciplinari  ai  sensi  della   normativa   o   delle   disposizioni
contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per   aver   conseguito
l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro  mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.