Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Le  commissioni  esaminatrici  del  concorso,  per   il   profilo
amministrativo  e  per  il  profilo  tecnico,   sono   nominate   con
determinazioni del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile del Ministero della difesa, che  saranno  pubblicate
sul sito istituzionale della Direzione generale stessa. 
    Il  presidente  della  commissione  esaminatrice  e'  scelto  tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di  universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore. 
    I componenti  della  commissione  esaminatrice  sono  scelti  tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di  universita'  pubbliche  o  private,  nonche'  tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso. 
    Le funzioni di segretario sono svolte da  personale  appartenente
alla terza area funzionale. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno  o  piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    La commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno
o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative
alle capacita',  alle  attitudini  e  alle  motivazioni  individuali,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 
    La commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle  norme
sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano
un supplente per ciascun componente secondo le  modalita'  di  nomina
indicate nel presente articolo.