Art. 6 
 
                            Prove d'esame 
 
    Le prove del concorso consistono in due prove scritte  e  in  una
prova orale. 
    Le prove sono valutate in centesimi e si intendono  superate  con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati  che  avranno
riportato nelle prove  scritte  una  votazione  minima,  in  ciascuna
prova, di 70/100 (settanta/centesimi). 
    I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno  venti
giorni prima della data fissata per sostenere  le  prove  stesse.  Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato  il  voto  riportato  nella
valutazione dei  titoli  ed  il  voto  riportato  in  ciascuna  prova
scritta. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  dei  voti
riportati nelle prove scritte, nella  prova  orale  e  del  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.