Art. 6 Prove d'esame Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi). I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova scritta. La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.