IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto-legge 9  gennaio  2020,  n.  1  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  e,  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in  particolare  gli  articoli  2,
comma  1,  n.  12),   51-bis,   51-ter   e   51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  (MUR),
al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica e di alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  del
Ministero,    con    conseguente    soppressione    del     Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo  1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di  perfezionamento»  e,
in particolare, il Capo III; 
    Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,  e
successive  modificazioni,  recante  modifiche  alla  disciplina  del
concorso  per  uditore  giudiziario   e   norme   sulle   scuole   di
specializzazione per le professioni legali,  a  norma  dell'art.  17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto in particolare l'art. 16, comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, il quale dispone che «l'accesso
alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per  titoli
ed esame», e il comma 6 secondo il quale «le  prove  di  esame  hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa  in  sessantesimi.
Ai fini della  formazione  della  graduatoria,  si  tiene  conto  del
punteggio di  laurea  e  del  curriculum  degli  studi  universitari,
valutato per un massimo di dieci punti»; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'universita',  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia, 21 dicembre 1999,  n.  537,  e  successive  modificazioni,
concernente  il  regolamento  recante  norme  per   l'istituzione   e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le  professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce  che
«alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  concerto,  con  il  Ministro  della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e che
prevede, altresi', che «nel bando siano indicate le sedi  e  la  data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola,  le
necessarie disposizioni organizzative», nonche', all'art. 9, «la sede
ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei  pieghi,  e'
sorteggiato l'elaborato per  la  prova  da  parte  di  un  candidato,
nonche' le modalita'  di  comunicazione  dell'elaborato  prescelto  a
tutte le sedi»; 
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme  in  materia
di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1,  comma
1, lettera d), secondo cui «Sono programmati a livello nazionale  gli
accessi: d)  alle  scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999,  n.  509  relativo  al
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante
«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura,  nonche'  in
materia di progressione economica e di  funzioni  dei  magistrati,  a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25  luglio  2005,
n. 150» e, in particolare, l'art. 2; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   11
dicembre 2001, n. 475, recante il «Regolamento sulla valutazione  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, riguardante il «Regolamento sulla riforma  degli  ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5,  del  decreto  legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e  11,
comma 2; 
    Vista la legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  «Nuova
disciplina  dell'ordinamento  della  professione   forense»   e,   in
particolare, l'art. 41, comma 9,  in  forza  del  quale  «il  diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre  1997,
n.  398,  e  successive  modificazioni,  e'  valutato  ai  fini   del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione  di  avvocato
per il periodo di un anno»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.
398, e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25  luglio
2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere  alle  predette  scuole   di   specializzazione   nell'anno
accademico 2022/2023; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia  del  6  maggio  2022
(prot. 99740. U) con cui e' stato comunicato che l'esame di stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di  avvocato  relativo
alla sessione  2021  e'  attualmente  in  fase  di  svolgimento,  con
impossibilita' di comunicare il dato di cui al numero degli abilitati
alla professione forense per l'anno  2021,  indicando  la  statistica
relativa alla sessione di esame 2020; 
    Visto il parere espresso dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012; 
    Ritenuto pertanto,  di  modificare  la  distribuzione  dei  posti
disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno  accademico
2021/2022; 
    Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art.  4  del
decreto  21  dicembre  1999,  n.  537,  all'indizione  del   concorso
nazionale  per  titoli  ed  esame  per  l'accesso  alle   scuole   di
specializzazione per le  professioni  legali  per  l'anno  accademico
2022/2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Indizione del concorso 
 
    1.  Per  l'anno  accademico  2022/2023  e'  indetto  un  concorso
pubblico  per  titoli  ed  esame  per  l'ammissione  alle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali, ai  sensi  dell'art.  16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 
    2. La prova d'esame si svolge il giorno venerdi' 28 ottobre  2022
su tutto il territorio nazionale, presso le  universita'  sedi  delle
scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali   indicate
nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    3. Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere alle scuole, determinato in 4037 unita', e'  ripartito  tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1
al presente bando.