Art. 5 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1. Con decreto rettorale e'  costituita,  presso  ciascuno  degli
atenei di  cui  all'allegato  1,  una  Commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal  componente  avente  maggiore  anzianita'  di  ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. 
    2. La Commissione e'  incaricata  di  assicurare  la  regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la  verbalizzazione.  La  Commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e  il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2,  e  provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. 
    3. Con lo stesso decreto e'  nominato  un  apposito  comitato  di
vigilanza ed il responsabile del procedimento. 
    4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle  ore  10,00,  la
Commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza di «Sapienza» Universita' di  Roma,  previo  controllo
dell'integrita' dei plichi contenenti le prove  d'esame,  invita  uno
dei candidati presenti ad  estrarre  a  sorte  una  delle  tre  buste
contenenti le prove d'esame  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 
    5. Il numero che contrassegna la  prova  d'esame  sorteggiata  e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del  procedimento  di
ciascun ateneo ai fini dell'immediato  espletamento  della  prova  di
esame. La consegna degli elaborati e'  effettuata  contestualmente  a
tutti  i  candidati  presenti  nella  sede  di  esame.  Il  tempo   a
disposizione decorre dal momento  in  cui  la  Commissione  autorizza
l'apertura delle buste contenenti i  questionari.  E'  in  ogni  caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia  aperto  il
plico contenente  il  questionario  prima  dell'autorizzazione  della
commissione. 
    6. Per la stampa, la predisposizione  dei  plichi  contenenti  le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi  e  l'accertamento
dei risultati, il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  si
avvale del CINECA. 
    7. Dal lunedi' 17 ottobre 2022 al  venerdi'  21  ottobre  2022  i
responsabili del procedimento di  ciascuna  sede,  o  loro  delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   Consorzio
interuniversitario  CINECA,  al  quale  inoltrano,  anche   per   via
telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente
all'espletamento della prova d'esame per la loro correzione. 
    8. L'esito della correzione degli  elaborati  e'  comunicato  dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun  ateneo  ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte  della  Commissione
giudicatrice.