Art. 6 Valutazione della prova e dei titoli 1. Ai fini della. compilazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.