Art. 7
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione
giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo
riportato.
2. A parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane
d'eta'.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2022
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa
Il Ministro della giustizia
Cartabia