Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a
convocare i candidati idonei di cui al precedente art. 9, comma 9,
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La
convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art. 5,
contiene l'indicazione della sede in cui si svolgeranno le prove,
nonche' della data e dell'ora di presentazione. I candidati devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata delle prove, se disponibili, di
vitto a proprio carico - ove richiesto - e di alloggio a carico
dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno e
nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'esercito.
2. I candidati effettueranno le prove di efficienza fisica
secondo le modalita' riportate negli allegati «A» e «F» al presente
bando. Le prove in questione, tenuto conto delle peculiari esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati
tra i sessi.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in
congedo, saranno considerati come personale in congedo.
5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle
prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di
validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per una delle
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria
pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e
regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport.
6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia
conforme della seguente documentazione:
referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguita presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata dal Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a
sessanta giorni precedenti le prove;
originale o copia conforme del referto attestante l'esito del
test di gravidanza, effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni precedenti
le prove.
In caso di positivita', la commissione non potra' procedere
all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173,
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con introduzione del comma 1-bis.
Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione
della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione
programmata.
8. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica e'
definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata effettuazione
delle prove, comporta l'esclusione dai successivi accertamenti e,
comunque, dal concorso.
9. Tale giudizio sara' subito comunicato ai candidati, a cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
10. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di
inidoneita' di cui al precedente comma 8 avviene per delega della
DGPM alla competente commissione.
11. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso
potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione.
12. I candidati il cui servizio e' stato prolungato ai fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso
di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali.
13. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 4
consegnera' alla DGPM l'elenco dei candidati con il punteggio
conseguito nelle prove di efficienza fisica, necessario a redigere il
decreto di graduatoria di merito di cui al successivo art. 13, comma
1.