Art. 13
Graduatoria di merito
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) fornisce alla DGPM la documentazione concorsuale
necessaria a redigere il decreto dirigenziale di graduatoria di
merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti
nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale, nelle prove di efficienza fisica e nella valutazione
dei titoli.
2. La predetta commissione, nelle valutazioni, deve tenere conto
di quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, in materia di
riserva dei posti a concorso.
3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione. In caso di ulteriore parita' e' data la precedenza al
concorrente piu' giovane d'eta'.
4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM e valida esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell'art. 14.
5. La suddetta graduatoria sara' resa nota nel portale dei
concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verra'
altresi' pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa, consultabile
nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.