Art. 6
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Il sistema provvedera' ad informare gli enti/reparti di
appartenenza - cosi' come prescritto all'art. 4, comma 5 - tramite
messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale
(non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della
domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del
personale alle loro dipendenze.
2. Gli enti/reparti, ricevuta la domanda di partecipazione,
dovranno:
(a) attenersi a quanto stabilito nell'allegato «A» al presente
bando e alle eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM
durante la procedura concorsuale;
(b) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il
reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle
Forze speciali dell'Esercito anno 2022». Qualora dovesse essere
redatta una dichiarazione di mancata redazione (mod. «C»), il
Comandante dell'ente/reparto di appartenenza dovra' comunque
esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato - che
dovra' rimanere agli atti del comando - dal quale saranno dedotti gli
elementi necessari per attribuire la relativa qualifica, che dovra'
essere riportata nel quadro previsto dell'estratto della
documentazione di servizio (allegato «B»);
(c) effettuare le sottonotate operazioni, secondo le
disposizioni e le tempistiche previste nell'allegato «A» al bando:
compilare esclusivamente on-line - tramite il portale dei
concorsi del Ministero della difesa - l'estratto della documentazione
di servizio (allegato «B»), secondo le istruzioni indicate
nell'allegato «B1» - Modalita' di compilazione e caricamento
dell'estratto della documentazione di servizio, nonche' e secondo le
eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM durante la
procedura concorsuale;
allegare la scansione dell'estratto della documentazione di
servizio - allegato «B» (istruzioni tecniche riportate nel
sopracitato allegato «B1»).
Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l'estratto
della documentazione di servizio - allegato «B», non appena
predisposto, dovra' essere posto in visione al candidato per tre
giorni per le opportune verifiche, il quale, qualora lo riterra'
corretto, lo sottoscrivera' per presa visione ed accettazione del
contenuto.
Nell'eventualita' di candidati collocati in congedo in data
successiva alla presentazione della domanda e prima della
pubblicazione della citata graduatoria di merito relativa alla prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale,
il Comando di corpo e', comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata
operazione.
3. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato «B» al
presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di corpo in
ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i
titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono
specificati nell'allegato «A» al presente bando, nel paragrafo
relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio prestato,
alle sanzioni disciplinari e all'ultimo documento caratteristico
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli
relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneita' ai corsi formativi iniziali,
sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1,
purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
4. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data
successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione
della procedura concorsuale, il Comando di corpo e', comunque, tenuto
a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al
modello in allegato «B» sulla base della documentazione matricolare e
caratteristica disponibile.
5. Il Comando di corpo e', inoltre, tenuto a comunicare al
volontario nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella
domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso il Centro
di selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia
comunque frattanto pervenuta al Comando stesso.
6. Per i militari in servizio, il Dirigente del Servizio
sanitario ovvero l'Ufficiale medico del Servizio sanitario di
riferimento e' tenuto a redigere l'attestazione richiesta ai fini
degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato - per i militari in
servizio - nell'allegato «A» al presente bando.
7. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio
quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma
prefissata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto di
appartenenza, copia dell'estratto della documentazione di servizio
relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e
rilasciato all'atto del collocamento in congedo.
Gli enti/reparti, ricevuta l'eventuale sopracitata
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente
comma 2.
8. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non
riportati nella documentazione matricolare e caratteristica e non
immediatamente disponibili, potra', sotto forma di
autocertificazione, utilizzando il modello in allegato «C» al
presente bando, comunicarli al Comando di corpo, tenendo presente
che, in questo caso, sara' sottoposto ai controlli previsti.
9. Gli enti/reparti incaricati a predisporre l'estratto della
documentazione di servizio - allegato «B» - di cui al comma 2 e a
ricevere l'eventuale autocertificazione (allegato «C») di cui al
precedente comma, dovranno provvedere ad effettuare i controlli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Qualora da tali controlli emerga la mancata veridicita'
della dichiarazione rilasciata, il dichiarante sara' escluso dalla
procedura concorsuale e verra' segnalato - ai sensi dell'art. 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 - all'Autorita' giudiziaria.
10. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 1, comma 6, nonche' inoltrare alla DGPM stessa la
dichiarazione del Comando di corpo attestante la sussistenza delle
condizioni richieste dal citato art. 1, comma 6.