Art. 8
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente
- a cura di COMFOSE;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a
Maresciallo, segretario/segretari senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c)
sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, che sara' cosi' composta:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale medico, membro;
c) un Ufficiali psicologo, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali laureati in psicologia, di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito, nonche' di Ufficiali della
Forza armata.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) - a
cura di COMFOSE - sara' cosi' composta:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
b) tre Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)
presiedera' altresi' allo svolgimento della prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui al
successivo art. 9.