Art. 11 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  sottoscritte  dai  candidati  risultati  vincitori   del
concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a. il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b. il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  corpo
armato dello Stato. 
    4. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.