Art. 12 
 
                             Esclusioni 
 
    1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato,  escludere
in ogni momento dal concorso  qualsiasi  candidato  che  non  sia  in
possesso dei  prescritti  requisiti  per  essere  ammesso  al  corso,
nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il  difetto  dei  requisiti
venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto
dalla nomina di carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14. 
    2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei  frequentatori
qualora  ricorra  una  delle  qualsiasi  circostanze   indicate   dal
regolamento per le Scuole allievi carabinieri.