Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; b) accertamenti attitudinali; c) valutazione dei titoli. 2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'. All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6. 3. I candidati, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 4. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dai Ministeri di difesa, interno, giustizia ed economia e finanze. L'amministrazione si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse.