Art. 4 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione dei titoli. 
    2. I candidati  ammessi  agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita'.
All'atto della presentazione per lo  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della
domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6. 
    3. I candidati, all'atto dell'approvazione della  graduatoria  di
merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    4. Non saranno previste  riconvocazioni  fatta  eccezione  per  i
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dai  Ministeri  di  difesa,
interno,  giustizia  ed  economia  e  finanze.  L'amministrazione  si
riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse.