Art. 8 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli  candidati  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1 e dichiarati  nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, dovra' procedere alla valutazione dei titoli
con le modalita' indicate nell'art. 960 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli  di  studio,  il  candidato  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.