Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Con successivo provvedimento del direttore generale degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni  e  gli  enti  territoriali  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice composta  da  tre  esperti  nelle  materie  oggetto  del
concorso  secondo  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle
situazioni  di  incompatibilita',  prevenzione  del  fenomeno   della
corruzione e pari opportunita' previste dagli articoli 35,  35-bis  e
57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presidente e i membri della commissione potranno essere scelti
anche tra il personale in quiescenza da  non  piu'  di  quattro  anni
dalla data di pubblicazione del presente bando. 
    Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario  della
terza area funzionale in servizio presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
    Alla commissione potranno essere  aggregati  membri  aggiunti  di
comprovata esperienza nella lingua inglese e nell'informatica. 
    La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i  criteri
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare  nei  relativi
verbali. 
    La commissione esaminatrice potra' svolgere i  propri  lavori  in
modalita'  telematica  e/o  mediante  strumenti  di  videoconferenza,
garantendo  comunque  la  sicurezza   e   la   tracciabilita'   delle
comunicazioni.