Art. 7 Prove d'esame Le prove del concorso consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico e in una prova orale. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione minima di 70/100. I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta. La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.