Art. 9 Prova orale Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 70/100. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo e' escluso dal concorso. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in un colloquio sugli argomenti della prova scritta e sui seguenti: tecniche di produzione, caratteristiche merceologiche e principali sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario di cui all'elenco di seguito riportato: a) prodotti vitivinicoli; b) oli e grassi; c) latte e derivati; d) conserve vegetali; e) cereali, relativi sfarinati e derivati; f) concimi; g) mangimi; h) sementi; elementi di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento ai laboratori chimici. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e/o la conversazione in tale lingua; sara' inoltre accertata la conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. Potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti-contagio durante lo svolgimento delle prove al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.