Art. 9 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria
finale dovranno comunicare  all'IVASS  -  qualora  non  abbiano  gia'
provveduto in  sede  di  compilazione  della  domanda  on-line  -  un
indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento di  assunzione  ed  eventuali  altre  comunicazioni.  Il
possesso di  un  indirizzo  Pec  e'  indispensabile  per  avviare  il
procedimento di assunzione. 
    L'IVASS procede all'assunzione dei vincitori che non hanno tenuto
comportamenti   incompatibili   con   le   funzioni   da    espletare
nell'istituto e sono in possesso dei requisiti previsti dall'art.  1.
Essi sono nominati in prova nell'area operativa, livello  retributivo
1. Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la  durata  di
sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina
con la  medesima  decorrenza  del  provvedimento  di  assunzione.  Il
mancato   superamento   della    prova    comporta    la    decadenza
dall'assunzione. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere  servizio
entro il termine che sara' stabilito dall'IVASS.  Eventuali  proroghe
di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine, decadono dalla nomina.