Art. 10 
 
          Disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano 
 
    1. I cittadini della Provincia autonoma di Bolzano hanno facolta'
di usare la lingua tedesca nelle  prove  di  esame  che  si  terranno
presso la sezione distaccata in Bolzano della  Corte  di  appello  di
Trento.