Art. 11 
 
Candidati con disabilita'  e  candidati  con  disturbi  specifici  di
                         apprendimento - DSA 
 
    1. I candidati con  disabilita'  devono  indicare  nella  domanda
l'ausilio  necessario,  nonche'  l'eventuale  necessita'   di   tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione  sanitaria.  Per  i
predetti candidati la commissione  provvede  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    2. I candidati con disturbi specifici  dell'apprendimento  (DSA),
come definiti dall'articolo 1 della legge 8  ottobre  2010,  n.  170,
possono produrre, in allegato alla domanda di  ammissione  all'esame,
la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'articolo  3,  comma  1
della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio  2012
tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano  recante
«Indicazioni  per  la  diagnosi  e  la  certificazione  dei  disturbi
specifici  di  apprendimento  (DSA)»,  e  possono  richiedere,  anche
cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o  i  tempi  aggiuntivi
indicati  nei  commi  seguenti,  sempre  che  rispondano  a   proprie
necessita', opportunamente documentate. 
    3. Per la prima prova orale, il candidato con DSA puo' chiedere: 
      a) l'applicazione del  30%  di  tempo  aggiuntivo  per  l'esame
preliminare del quesito; 
      b) l'assegnazione, ai  fini  dell'assistenza  nella  lettura  e
nella scrittura, di un incaricato della  commissione,  al  quale,  in
particolare, e'  demandata,  nel  corso  dell'esame  preliminare  del
quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli  messi  a
disposizione, del quesito dettato dalla  commissione,  nonche'  degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della
successiva discussione orale; 
      c) la possibilita' di poter consultare una copia di stampa  del
quesito dettato dalla commissione; 
      d) la possibilita' di ricorrere all'uso di un  computer  dotato
di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in
preparazione della successiva discussione orale. 
    4. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di  sostenere  la
seconda prova orale nell'ultimo giorno previsto  dal  calendario  per
l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati. 
    5. L'adozione delle misure di cui al terzo e al quarto  comma  e'
stabilita   dalla   commissione   d'esame,   sulla    scorta    della
documentazione  presentata,  almeno  quindici  giorni   prima   dello
svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato  a  mezzo
e-mail entro i successivi tre giorni. 
    6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute  alla  scadenza
del  termine  per  la  presentazione  delle  domande   sono   rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice  e  regolate,  per  quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.