Art. 7 Accesso e permanenza nelle sedi di esame 1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante collegamento da remoto, l'accesso e' consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo incaricato dello svolgimento delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza. 2. Il candidato dovra' presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame 15 minuti prima dell'orario di convocazione e dovra' lasciare la sede subito dopo la conclusione dell'esame. 3. Per l'espletamento della prima prova orale il candidato puo' portare con se' una penna di propria dotazione. 4. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19 eventualmente vigenti al momento della prova di esame.