Art. 7 
 
              Accesso e permanenza nelle sedi di esame 
 
    1. Nei locali  adibiti  allo  svolgimento  delle  prove  mediante
collegamento da remoto, l'accesso  e'  consentito  esclusivamente  ai
candidati e al personale amministrativo incaricato dello  svolgimento
delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza. 
    2. Il candidato dovra' presentarsi presso la sede di  svolgimento
dell'esame 15 minuti  prima  dell'orario  di  convocazione  e  dovra'
lasciare la sede subito dopo la conclusione dell'esame. 
    3. Per l'espletamento della prima prova orale il  candidato  puo'
portare con se' una penna di propria dotazione. 
    4.  Sono  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi  e  prescrizioni
derivanti  dalle  disposizioni  emanate  per  la  prevenzione  ed  il
contenimento  del  contagio  da  COVID-19  eventualmente  vigenti  al
momento della prova di esame.