Art. 10 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative alle singole discipline sportive sulla  base  del  punteggio
finale attribuito a ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di  merito  relative
alle singole discipline sportive, sulla base dei punteggi complessivi
attribuiti ai candidati in sede di valutazione  dei  titoli.  Con  lo
stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei  vincitori.  Le
graduatorie del concorso sono pubblicate sul sito istituzionale della
Polizia di Stato e di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.