Art. 10 Graduatorie 1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 2. A parita' di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato e di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.