Art. 2 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d) possedere le qualita' di  condotta  previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) possedere il diploma di scuola secondaria di primo  grado  o
equipollente; 
      f) essere stati riconosciuti da  parte  del  C.I.P.  atleta  di
interesse nazionale e paralimpico; 
      g) essere tesserati presso le  Federazioni  sportive  nazionali
riconosciute dal C.I.P; 
      h) essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
paralimpici elencati all'art. 8 del presente bando; 
      i) possesso dell'idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica
riferita alla disciplina sportiva per la quale concorrono,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale  23  giugno  2022,  n.
103. 
      l) possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio di  polizia
da accertare in conformita' alle disposizioni contenute  nel  decreto
ministeriale n. 103/2022. I requisiti  di  idoneita'  debbono  essere
posseduti  dai  candidati  al   momento   dello   svolgimento   degli
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1  del  presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai  limiti
di eta', a pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che  sono  stati
sottoposti a misura di  sicurezza  o  che  hanno  riportato  condanne
penali a proprio carico  e  anche  non  definitive  per  delitti  non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per  delitti  non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o
lo sono stati senza  successivo  annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
delle qualita' di  condotta,  nonche'  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera. 
    5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettere  f),  g)  e
h), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili
per la partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 
    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti  prescritti,  e'  disposta  in  ogni  momento  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza.