Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed e' composta da: a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana di Roma capitale; c) un rappresentante del C.I.P. 2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.