Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed e' composta da: 
      a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera  dei
funzionari di Polizia in servizio presso la  Direzione  centrale  per
gli affari generali e le politiche del  personale  della  Polizia  di
Stato; 
      b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio  presso  uffici,
reparti e istituti  periferici  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana
di Roma capitale; 
      c) un rappresentante del C.I.P. 
    2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di  cui  al  comma
precedente, deve prestare servizio  presso  l'Ufficio  per  i  gruppi
sportivi della Polizia di Stato  della  Direzione  centrale  per  gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia  di  Stato
del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento.