Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice, nominata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale,  con
qualifica non inferiore a  dirigente  superiore,  e  composta  da  un
numero di componenti esperti nelle materie  oggetto  delle  prove  di
esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non  appartenente
all'amministrazione emanante, e da un  segretario.  Con  il  medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le
prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio  e'  espresso
dalla commissione con l'integrazione,  ove  occorra,  di  un  esperto
delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un  esperto
di informatica. Ove non sia disponibile  personale  in  servizio  nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.