Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una
prova orale. 
    La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di
strumenti  informatici,  di  un  elaborato,  ovvero  nella   risposta
sintetica a quesiti, e verte,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  su
geometria delle masse e scienza delle costruzioni. 
    La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza  l'ausilio
di strumenti informatici, di  un  elaborato,  ovvero  nella  risposta
sintetica a quesiti e verte, a scelta del  candidato,  su  una  delle
seguenti materie: 
      a) elettrotecnica e impianti; 
      b) meccanica e macchine; 
      c) idraulica. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti materie: 
      a) fisica; 
      b) chimica; 
      c) topografia; 
      d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      e) elementi di normativa tecnica e procedurale  di  prevenzione
incendi; 
      f)  elementi   di   diritto   amministrativo   e   di   diritto
costituzionale; 
      g) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30.