Art. 9 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito  sulla
base delle risultanze delle prove di esame,  sommando  la  media  dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto  conseguito  nella  prova
orale. 
    L'amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, in via
prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 20, comma
3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente
di quelli di cui all'articolo 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collochino in  pari  posizione,
e'  preferito  il  candidato  piu'  giovane   di   eta',   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  e  precedenza  devono  essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Non  sono,  altresi',  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione
dopo la  scadenza  del  termine  di  seguito  indicato  nel  presente
articolo. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'articolo  1  del  presente  bando  e/o  di  possedere  titoli  di
preferenza,  devono  trasmettere,  ad  integrazione  della   domanda,
dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi  indispensabili
per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali  dichiarazioni  sostitutive   dovranno   essere   trasmesse,
attraverso   l'utilizzo   della   posta   elettronica    certificata,
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a
mezzo posta certificata.