Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  La  Commissione   esaminatrice,   nominata   con   successivo
provvedimento, sara' costituita in conformita' alle  disposizioni  di
cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, come successivamente modificati e integrati. 
    2.  La  Commissione  e'  integrata  da  membri  aggiunti  per  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche.  Per  ciascun  componente  nominato  e'   previsto   un
componente supplente. 
    3.  Un  terzo  dei  posti  di  componente  della  Commissione  e'
riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da  un
funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 
    4.  La  Commissione  esaminatrice  potra'  essere  suddivisa   in
sottocommissioni  ai   sensi   dell'art.   35-quater,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 3, comma
1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.