Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento, sara' costituita in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificati e integrati. 2. La Commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per ciascun componente nominato e' previsto un componente supplente. 3. Un terzo dei posti di componente della Commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 4. La Commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni ai sensi dell'art. 35-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.