IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'art. 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue straniere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare l'art. 703, nel quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto l'art. 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», l'art. 1, commi 381 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e l'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», recanti disposizioni per l'assunzione straordinaria di allievi agenti; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'art. 16-quater, che autorizza l'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, del 29 gennaio 2020, nei limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'art. 703, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, di approvazione del «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, di approvazione del «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; Attesa la necessita' di assumere millecentoottantotto allievi agenti della Polizia di Stato, in relazione alle esigenze previste per l'anno 2022, nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 703, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esame, a millecentoottantotto posti di allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.