Art. 12 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che abbiano superato la prova di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un Primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 3. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione: a) certificato anamnestico, come da fac-simile in allegato (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1) esame emocromocitometrico con formula; 2) esame chimico e microscopico delle urine; 3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST); 7) GPT (ALT); 8) HbsAg; 9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV; 12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 4. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili. 5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita': a) sana e robusta costituzione fisica; b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 6. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, imperfezioni e infermita', nonche' le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituiscono, inoltre, cause di inidoneita' l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool, attuali o pregressi. 7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.