Art. 15 
 
    Graduatoria finale del concorso e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. La commissione esaminatrice forma la  graduatoria  finale  del
concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle  prove
e agli accertamenti di cui agli  articoli  precedenti,  il  punteggio
conseguito alla prova scritta d'esame, fatte  salve  la  riserva  dei
posti indicata all'art. 2 e, a parita' di  punteggio,  le  preferenze
previste dalle vigenti disposizioni. 
    2. Il decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della
pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito  e  di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  e'  altresi'
consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it