Art. 15 Graduatoria finale del concorso e dichiarazione dei vincitori 1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria finale del concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il punteggio conseguito alla prova scritta d'esame, fatte salve la riserva dei posti indicata all'art. 2 e, a parita' di punteggio, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 2. Il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi' consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it