Art. 16 Ammissione dei vincitori al corso di formazione 1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 2. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria. 3. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'art. 2 sono assegnati ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza sul territorio di detta provincia autonoma.