Art. 16 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla  nomina
ed al loro posto  sono  chiamati  altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine  della  graduatoria  finale  del  rispettivo  concorso.   Si
applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies,  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 
    2. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria. 
    3. I candidati dichiarati vincitori dei posti  riservati  di  cui
all'art. 2 sono assegnati  ad  uffici  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano o che comunque abbiano competenza  sul  territorio  di  detta
provincia autonoma.