Art. 2 Riserve dei posti per i bilingui 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1 del presente bando, tredici posti sono riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. I suddetti posti riservati, se non coperti per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'art. 15 del presente bando.