Art. 2 
 
                  Riserve dei posti per i bilingui 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1  del  presente  bando,
tredici  posti  sono  riservati  ai  possessori   dell'attestato   di
bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di  competenza  B2
del Quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 33 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
dell'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
    2. I suddetti posti riservati, se non  coperti  per  mancanza  di
aventi  titolo,  saranno  assegnati  agli  idonei,  secondo  l'ordine
decrescente della graduatoria finale di merito, di  cui  all'art.  15
del presente bando.