Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario, fatta salva la possibilita' di  conseguirlo  entro  la
data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 8; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
candidati; 
      e) possesso delle qualita' di condotta previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f)  efficienza  fisica  e   idoneita'   fisica,   psichica   ed
attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica.  I
requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   ed   attitudinale   si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito  di  procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che  hanno
riportato condanna anche non definitiva per delitti  non  colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di  II  grado
che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo' essere  conseguito  entro  la
data di svolgimento della prova d'esame. 
    4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti
di partecipazione fino al termine  della  procedura  concorsuale,  ad
eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  quelli  dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti  di  impiego  presso  la  pubblica
amministrazione e la veridicita' delle dichiarazioni  rilasciate  dai
candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto  corso  di  formazione.  I  controlli  sono  svolti  dalle
competenti   articolazioni   dell'Amministrazione   della    pubblica
sicurezza,  anche  mediante  richieste  rivolte  alle   articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della
documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego
con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei
controlli, con decreto del Capo della Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. 
    6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in qualsiasi  momento  con
decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della  pubblica
sicurezza.