Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti di partecipazione sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilita' di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 8; d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati; e) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; f) efficienza fisica e idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di II grado che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prova d'esame. 4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti di partecipazione fino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. 5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica amministrazione e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. 6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.