Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente  superiore,   in   servizio   preferibilmente   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di II grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non  inferiore
a commissario capo tecnico. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di  Stato  con  qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Un funzionario  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
superiore a commissario capo,  in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge  le  funzioni  di  segretario  della
commissione. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Alla commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca.