Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo; b) due docenti di scuola secondaria di II grado; c) un esperto in lingua inglese; d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato, appartenente al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico. 2. Per l'incarico di Presidente della commissione puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione. 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.