Art. 10 Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. La commissione esaminatrice valuta solo valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di partecipazione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 30. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice attribuisce i seguenti punteggi: a) laurea specialistica, laurea magistrale e diploma di laurea vecchio ordinamento di cui ai requisiti specifici dell'art. 2, punti 2; b) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 3; c) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 5; c) diploma di specializzazione (DS), per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 8; d) dottorato (D) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 12. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.