Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La  valutazione  dei  titoli  e'  effettuata  dalla   commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli  non
espressamente dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di cui al presente bando. La  commissione  esaminatrice
valuta solo valutati solo i  titoli  inseriti  negli  appositi  spazi
della domanda di partecipazione al concorso e completi  di  tutte  le
informazioni necessarie per la valutazione. 
    I titoli valutabili, ai fini della stesura della  graduatoria  di
merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di  punti
30. 
    Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  esaminatrice
attribuisce i seguenti punteggi: 
      a) laurea specialistica, laurea magistrale e diploma di  laurea
vecchio ordinamento di cui ai requisiti specifici dell'art. 2,  punti
2; 
      b) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 3; 
      c) master universitari di secondo livello, per il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 5; 
      c) diploma di specializzazione (DS), per  il  cui  accesso  sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 8; 
      d) dottorato (D) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari, o titoli  equipollenti,  previsti  per
l'ammissione al concorso, punti 12. 
    I  titoli  di  cui   al   presente   articolo   sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti  o  svolti   presso   le   istituzioni
universitarie  pubbliche,  le  universita'  non  statali   legalmente
riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche  o  private,
autorizzate   e/o   accreditate   dal   Ministero    dell'istruzione,
universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo  restando
quanto previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n.  165
del 2001. 
    I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla  presente
disposizione  sono  la  durata  dei  corsi,   la   votazione   finale
conseguita, il livello  di  attinenza  con  le  materie  delle  prove
d'esame.