Art. 11 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    A parita' di  merito,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994,  la  preferenza  e'
determinata: 
      1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Se, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. 
    I candidati che abbiano superato la prova orale e  che  intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti  dalla  legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di  scadenza  del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione  generale  degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni    e    gli    enti    territoriali,    all'indirizzo     Pec
seam4@pec.politicheagricole.gov.it entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui
hanno sostenuto  la  prova  orale,  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno  indicare  il
possesso  del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  bando  della
procedura concorsuale. 
    La mancata presentazione nel termine  come  sopra  stabilito  dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta  l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli  stessi.  Fara'  fede  la  data  di
arrivo  all'indirizzo  Pec  alla  Direzione  generale  degli   affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni e gli enti territoriali.