Art. 12 Graduatorie finali Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice, forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e dal voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di punti 228. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive della documentazione presentata da parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati sara' redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. La graduatoria di cui sopra e' approvata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione «Concorsi». Di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per le eventuali impugnative. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione.