Art. 12 
 
                         Graduatorie finali 
 
    Espletate le prove del  concorso,  la  commissione  esaminatrice,
forma la graduatoria di merito sulla base del  punteggio  complessivo
ottenuto da  ciascun  candidato,  costituito  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova  scritta,  dal  punteggio  dei  titoli,  previa
verifica della inerenza degli stessi,  e  dal  voto  riportato  nella
prova orale fino ad un totale massimo di punti 228. 
    A seguito  della  verifica  formale,  da  parte  della  Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e  strumentali  e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  della  veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive della  documentazione  presentata  da
parte dei candidati nonche' dei titoli  di  studio  dichiarati  sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 
    In caso di parita' di  punteggio  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. 
    La  graduatoria  di  cui  sopra  e'  approvata  con  decreto  del
direttore generale della Direzione generale  degli  affari  generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le  regioni  e
gli  enti  territoriali  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e pubblicata  sul  sito  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali nella sezione «Concorsi». 
    Di tale pubblicazione e' dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  decorrono  i
termini per le eventuali impugnative. 
    La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni, rimane efficace per un termine  di  due  anni  dalla
data di approvazione.