Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    Fino  a  quando  la  procedura  concorsuale  non  sia   conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    L'amministrazione puo' disporre il differimento  dell'accesso  al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la
tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.